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Un secondo ricorso è
stato inoltrato contro la nuova legge elettorale cantonale,
approvata il 7 ottobre scorso dal Gran Consiglio. Dopo quello
dell'avv. Arnaldo Bolla e del giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudio Lepori (che contesta la costituzionalità della norma sulla
cosiddetta scheda senza intestazione di partito), è ora la volta di
un ricorso che prende di mira un'altra norma: quella sul limite ai
finanziamenti esterni dei candidati ad un'elezione.
Servizio di FABIO PONTIGGIA
Lo ha inoltrato il 5 gennaio il giurista Tiziano
Balmelli, di Porza, collaboratore scientifico alla Facoltà di
diritto dell'Università di Friburgo e autore dello studio sui
sistemi di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali,
che la commissione parlamentare dei diritti politici, incaricata
dell'esame del progetto di legge proposto dal Governo, aveva pure
utilizzato.
L'articolo oggetto del ricorso è il 115, capoverso
2, che regola il finanziamento delle campagne elettorali dei singoli
candidati. Il capoverso 2 stabilisce che i finanziamenti (sottinteso
di terze persone) al candidato non possono superare i 50.000
franchi. Va precisato che il Governo non aveva proposto limiti; è
stata la commissione a voler inserire un tetto massimo. In
Parlamento, vi fu una richiesta di stralcio della norma fatta dal
leghista Silvano Bergonzoli: a maggioranza i deputati la respinsero
(37 voti contro 33 e 1 astenuto).
Nel ricorso, il giurista Tiziano Balmelli chiede in
via preliminare l'effetto sospensivo della norma e poi il suo
annullamento, in quanto contraria ai principi costituzionali. Il
ricorrente afferma che il capoverso 2 dell'articolo 115 produce
effetti perversi «favorendo fortemente i candidati benestanti e
compromettendo gravemente le chance di successo dei candidati meno
ricchi». In sostanza, si tratta di una «brutta involuzione verso un
sistema elettorale censitario, promuovendo attivamente delle corsie
preferenziali per i candidati più facoltosi». Balmelli afferma di
voler evitare che la legislazione elettorale ticinese «contenga una
disposizione profondamente anticostituzionale».
La critica era stata fatta immediatamente in
Parlamento, in particolare dalla deputata liberale Laura Sadis. Le
argomentazioni del ricorso confermano pienamente la fondatezza di
quella critica.
Siccome non c'è un limite alle spese per la
campagna elettorale, il limite ai finanziamenti esterni è
discriminatorio: chi non ha mezzi propri può spendere di fatto
50.000 franchi, chi ha mezzi propri può spendere quanto vuole.
Secondo il ricorrente la norma viola diversi diritti costituzionali:
libertà di voto, uguaglianza, divieto di discriminazione, libertà di
opinione e di espressione. Violato anche il principio della forza
derogatoria del diritto federale (garanzia delle forme
rappresentative o democratiche).
Sul «Corriere del Ticino» di martedì 12 gennaio a pagina 9
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