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Sabato 16 e domenica 17 gennaio 1999

LEGGE ELETTORALE

Quella norma «è censitaria»
Contestato l'articolo che limita i finanziamenti esterni dei candidati - Ricorso del giurista Tiziano Balmelli al Tribunale federale

Un secondo ricorso è stato inoltrato contro la nuova legge elettorale cantonale, approvata il 7 ottobre scorso dal Gran Consiglio. Dopo quello dell'avv. Arnaldo Bolla e del giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudio Lepori (che contesta la costituzionalità della norma sulla cosiddetta scheda senza intestazione di partito), è ora la volta di un ricorso che prende di mira un'altra norma: quella sul limite ai finanziamenti esterni dei candidati ad un'elezione.


  • Servizio di FABIO PONTIGGIA

    Lo ha inoltrato il 5 gennaio il giurista Tiziano Balmelli, di Porza, collaboratore scientifico alla Facoltà di diritto dell'Università di Friburgo e autore dello studio sui sistemi di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, che la commissione parlamentare dei diritti politici, incaricata dell'esame del progetto di legge proposto dal Governo, aveva pure utilizzato.

    L'articolo oggetto del ricorso è il 115, capoverso 2, che regola il finanziamento delle campagne elettorali dei singoli candidati. Il capoverso 2 stabilisce che i finanziamenti (sottinteso di terze persone) al candidato non possono superare i 50.000 franchi. Va precisato che il Governo non aveva proposto limiti; è stata la commissione a voler inserire un tetto massimo. In Parlamento, vi fu una richiesta di stralcio della norma fatta dal leghista Silvano Bergonzoli: a maggioranza i deputati la respinsero (37 voti contro 33 e 1 astenuto).

    Nel ricorso, il giurista Tiziano Balmelli chiede in via preliminare l'effetto sospensivo della norma e poi il suo annullamento, in quanto contraria ai principi costituzionali. Il ricorrente afferma che il capoverso 2 dell'articolo 115 produce effetti perversi «favorendo fortemente i candidati benestanti e compromettendo gravemente le chance di successo dei candidati meno ricchi». In sostanza, si tratta di una «brutta involuzione verso un sistema elettorale censitario, promuovendo attivamente delle corsie preferenziali per i candidati più facoltosi». Balmelli afferma di voler evitare che la legislazione elettorale ticinese «contenga una disposizione profondamente anticostituzionale».

    La critica era stata fatta immediatamente in Parlamento, in particolare dalla deputata liberale Laura Sadis. Le argomentazioni del ricorso confermano pienamente la fondatezza di quella critica.

    Siccome non c'è un limite alle spese per la campagna elettorale, il limite ai finanziamenti esterni è discriminatorio: chi non ha mezzi propri può spendere di fatto 50.000 franchi, chi ha mezzi propri può spendere quanto vuole. Secondo il ricorrente la norma viola diversi diritti costituzionali: libertà di voto, uguaglianza, divieto di discriminazione, libertà di opinione e di espressione. Violato anche il principio della forza derogatoria del diritto federale (garanzia delle forme rappresentative o democratiche).


    Sul «Corriere del Ticino» di martedì 12 gennaio a pagina 9

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